La criticità nell’applicazione nel MTR di ARERA e l’importanza di standard chiari per un futuro sostenibile nei servizi ambientali
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La criticità nell’applicazione nel MTR di ARERA e l’importanza di standard chiari per un futuro sostenibile nei servizi ambientali

La criticità nell’applicazione nel MTR di ARERA e l’importanza di standard chiari per un futuro sostenibile nei servizi ambientali

Il 24 gennaio 2025, in occasione del convegno di Battipaglia, intitolato: “L’eterointegrazione del contratto di servizio e la redazione del piano economico finanziario di affidamento (PEFA): riferimenti regolatori, linee guida e modalità operative”, l’Ing. Francesco Causo, socio di Vitruvio SRL SB ha affrontato un tema centrale per il settore dei Rsu regolato da ARERA: Rappresentazione di alcune reali MACRO CRITICITA‘ registrate Rappresentazione di alcune reali MACRO CRITICITA‘ registrate nella validazioni dei PEF per tendere verso una validazione normalizzata anche grazie alla diffusione dei reali standard tecnici ed economici dei servizi ambientali erogati sul territorio italiano finalizzata a definire i costi efficienti del settore.

Durante il suo intervento, ha evidenziato criticità rilevanti che frenano il progresso del settore, ma ha anche delineato opportunità strategiche per migliorare la gestione e rendere il sistema più sostenibile, trasparente ed efficiente. Vitruvio SRL, insieme ai suoi soci, si impegna quotidianamente per affrontare le sfide legate alla regolazione ARERA e contribuire con soluzioni concrete che promuovano l’innovazione e la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti per garantire la sostenibilità tecnico-economica del settore della raccolta RSU.

LE CRITICITÀ PRINCIPALI NELLA VALIDAZIONE DEI PEF 2024/2025

Prima criticità: assenza di standard condivisi per i PEF

Il metodo MTR-2, utilizzato per i piani economico-finanziari 2024/2025, è stato interpretato dagli ETC in maniera disomogenea e non corretta, generando incertezze e centinaia di contenziosi legali a seguito del mancato riconoscimento di alcune componenti di costo ammissibile.

CASO 1: Offerta tecnica presentata nel 2022 – affidamento e contratto nel 2024 (PEF progettuale):

  • L’ETC adegua i valori del PEF presentato dal gestore ai valori del canone contrattuale per l’anno 2024-2025
  • L’ETC si è determinato unilateralmente nella rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo ammissibile
  • Il valore offerto nel 2022 certamente garantiva l’equilibrio economico finanziario appunto nel 2022. Il fatto che la S.A. non abbia avviato il servizio se non dopo 2 anni non rende sostenibile, a parità di canone, l’incremento dei costi intervenuto dal 2022 al 2024.

 CASO 2: Offerta tecnica presentata prima del  2022- PEF contabile:

  • L’ETC determina la rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo ammissibili, rifacendosi alla possibilità offerta dall’art. 4.6 della Del. ARERA 363/2021/R/Ref. senza PEF «raccordato» tra gestore e comune.
  • Il gestore, soggetto che sostiene i costi e vi deve rinunciare non è coinvolto.

CASO 3: Utilizzo improprio del cri non come limite annuale al prelievo tariffario ma come limite al canone da riconoscere al gestore:

  • Il CRI è lo strumento scelto da ARERA per incrementare il price cap annuo e consentire agli ETC di programmare più o meno rapidamente il riconoscimento della componente inflattiva reale rilevata da Arera (4,5% + 8,8% dal 2022 al 2024) con la possibilità di diluire in più anni la pressione tributaria necessaria a pagare il gestore (rif.art.4.5 MTR 2) fino anche a impegnare il valore di subentro del nuovo gestore (rif. Art.20.3 MTR 2) o chiedere, come possibilità estrema, il superamento del limite di crescita (rif. Art.4.6 MTR 2).
  • L’ETC pratica tagli lineari unilaterali quale possibilità offerta dall’art.4.6 della delibera ARERA 363/2021/R/Rif e s.m.i. «rinuncia a parte delle componenti di costo». Il presupposto è il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario partendo dal valore validato per il 2022 e applicando il CRI. In questa maniera il CRI passa da «calmieratore» dell’incremento della pressione tributaria annua sui contribuenti a limite per il canone dovuto stabilito soggettivamente dall’ETC.
  • Il riferimento al valore validato per il 2022 come quello che garantisce l’equilibrio economico finanziario della commessa al 2022 è un riferimento interessante a condizione che sia condiviso e non sia oggetto di ricorso o istanza di riequilibrio economico finanziario del gestore. A questo punto si sarebbero dovute applicare le componenti inflattive esposte da ARERA (analogia alla revisione Istat).

CASO 4: Il riconoscimento dubbio al gestore dello sharing dei proventi di gestione:

  • Nella relazione di validazione, l’ETC nulla indica riguardo la destinazione dello sharing dei proventi dalla vendita di materiali ed energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance. Solo nel quadro economico finale appare una parzializzazione del valore dichiarato dal comune senza altre informazioni. I comuni non «leggono» l’obbligo e il valore dello sharing da riconoscere al gestore.

Seconda criticità: Mancanza di benchmark per i costi efficienti

Elementi essenziali come un “prezzario” condiviso restano assenti, rendendo difficile garantire sostenibilità economica e trasparenza e oggettività. L’unilaterale cristallizzazione dell’equilibrio economico finanziario che consente di comprimere i costi del gestore è stato un surrogato improprio al benchmark dei costi reali con i costi efficienti.

  • ARERA si pone il problema dell’individuazione di costi efficienti da usare come benchmark nelle validazioni (Consultazione 16 maggio 2023 _ «Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata. A tal fine, a seguito dell’acquisizione di informazioni e dati da imprese e Pubbliche Amministrazioni, verranno condotte analisi ed elaborazioni volte a identificare gli opportuni indicatori di costo, quali benchmark di efficienza a cui tendere».)
  • lo sviluppo di dati di benchmark richiede la gestione di quantità di informazioni e di variabili eccedenti le reali capacità di elaborazione della gran parte delle imprese e delle p.a.

Terza criticità: Fragile raccordo tra ETC, comuni e gestori

  • La carenza di collaborazione tra le parti pubbliche e private ostacola una gestione armonica, favorendo conflitti e insostenibilità nella gestione dei servizi.

POSSIBILI SOLUZIONI

Il raccordo tra la parte pubblica e la parte privata è indispensabile per:

  • sciogliere le criticità interpretative e garantire un‘attuazione lineare del MTR 3 e magari una definizione delle vicende relative al PEF MTR 2 che anticipi i giudizi o la richiesta di riequilibrio economico finanziario (art.10 dello Schema di Contratto di Servizio ARERA) e di PEF intra periodo 2025 (artt. 4.7 e 28.4 del MTR 2).
  • definizione standard tecnici ed economici realistici con il coinvolgimento di associazioni datoriali, ANCI e Imprese per definire forchette di costi efficienti calibrabili sulle peculiarità locali al fine di disporre di strumenti per la definizione di costi efficienti e per il corretto dimensionamento delle nuove progettualità che producano PEFA sostenibili.
  • Raccordo con sessioni formative e documenti condivisi tra gli attori pubblici e privati.

Vitruvio Srl è in prima linea da anni su ciascuno di questi fronti, supportando ETC, Comuni e gestori nell’applicazione della Regolazione ARERA, promuovendo soluzioni innovative ed economicamente sostenibili nel settore della raccolta RSU.

Per maggiori approfondimenti consulta le slides presentate al Convegno.

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